Art.
1.- Finalità e definizioni
1. La presente
legge garantisce che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone
fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza
e all'identità personale; garantisce altresì i
diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente
o associazione.
2. Ai fini della
presente legge si intende:
a) per -banca di
dati- qualsiasi complesso di dati personali, ripartito
in una o più unità dislocate in uno o più siti,
organizzato secondo una pluralità di criteri
determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per
-trattamento- qualunque operazione o complesso di
operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per -dato
personale- qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione,
ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per
-titolare- la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono le decisioni
in ordine alle finalità ed alle modalità del
trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo
della sicurezza;
e) per
-responsabile- la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal
titolare al trattamento di dati personali;
f) per
-interessato- la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati
personali;
g) per
-comunicazione- il dare conoscenza dei dati personali
a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per
-diffusione- il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per -dato anonimo- il dato
che in origine, o a seguito di trattamento, non può
essere associato ad un interessato identificato o
identificabile;
l) per -blocco- la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
m) per -Garante- l'autorità
istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art. 2 - Ambito di
applicazione
1. La presente legge si
applica al trattamento di dati personali da chiunque
effettuato nel territorio dello Stato.
Art. 3 - Trattamento di
dati per fini esclusivamente personali
1. Il trattamento di dati
personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali non è soggetto
all'applicazione della presente legge, sempreché i
dati non siano destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al
comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in
tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15,
nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Art. 4 - Particolari
trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non si
applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione
dati di cui all'articolo 8 della legge 1. aprile 1981,
n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1,
della presente legge, ovvero sui dati destinati a
confluirvi in base alla legge, nonché in virtù
dell'accordo di adesione alla Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo
con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui
agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai
sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio
del casellario giudiziale di cui al titolo IV del
libro decimo del codice di procedura penale e al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive
modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del
servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione
dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di
procedura penale o, per ragioni di giustizia,
nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio
superiore della magistratura e del Ministero di grazia
e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa
o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, in base ad
espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al
comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di
cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7,
e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di
cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di
cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5 - Trattamento di
dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
1. Il trattamento di dati
personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati è soggetto alla medesima
disciplina prevista per il trattamento effettuato con
l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6 - Trattamento di
dati detenuti all'estero
1. Il trattamento nel
territorio dello Stato di dati personali detenuti
all'estero è soggetto alle disposizioni della
presente legge.
2. Se il trattamento di cui
al comma 1 consiste in un trasferimento di dati
personali fuori dal territorio nazionale si applicano
in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28.
Capo II -
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7 -
Notificazione
1. Il titolare che intenda
procedere ad un trattamento di dati personali soggetto
al campo di applicazione della presente legge è
tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La notificazione è
effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo
di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo
a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero
delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del
trattamento e può riguardare uno o più trattamenti
con finalità correlate. Una nuova notificazione è
richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati
nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della
variazione.
3. La notificazione è
sottoscritta dal notificante e dal responsabile del
trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione
o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la
sede del titolare;
b) le finalità e modalità
del trattamento;
c) la natura dei dati, il
luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati
cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione
e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati
previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione
europea o, qualora, riguardino taluno dei dati di cui
agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale
che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure
tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza
dei dati;
g) l'indicazione della banca
di dati o delle banche di dati cui si riferisce il
trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri
trattamenti o banche di dati, anche fuori del
territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione
o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la
sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione
si considera responsabile il notificante;
i) la qualità e la
legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad
iscriversi o che devono essere annotati nel registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice
civile, nonché coloro che devono fornire le
informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera
d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
possono effettuare la notificazione per il tramite di
queste ultime, secondo le modalità stabilite con il
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli
imprenditori e gli artigiani possono effettuare la
notificazione anche per il tramite delle rispettive
rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi
professionali anche per il tramite dei rispettivi
ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la
disposizione di cui al comma 3.
5-bis. La
notificazione in forma semplificata può non contenere
taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b),
c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del
regolamento di cui all'articolo33, comma 3, quando il
trattamento è effettuato:
a) da soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di
espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli
22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di cui al
medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, ovvero dai
soggetti indicati nel comma 4-bis dell'articolo
25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al
medesimo articolo;
c) temporaneamente senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, ai soli fini e con le modalità
strettamente collegate all'organizzazione interna
dell'attività esercitata dal titolare, relativamente
a dati non registrati in una banca di dati e diversi
da quelli di cui agli articoli 22 e 24.
5-ter. Fuori dei casi
di cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto
a notificazione quando:
a) è necessario per
l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria,
relativamente a dati diversi da quelli indicati negli
articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o
provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i
limiti e le modalità di cui all'articolo 20, comma 1,
lettera b);
c) è effettuato per
esclusive finalità di gestione del protocollo,
relativamente ai dati necessari per la classificazione
della corrispondenza inviata per fini diversi da
quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e),
con particolare riferimento alle generalità e ai
recapiti degli interessati, alla loro qualifica e
all'organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche
telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione,
utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di
lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera e);
e) è finalizzato unicamente
all'adempimento di specifici obblighi contabili,
retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali,
ed è effettuato con riferimento alle sole categorie
di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione e diffusione strettamente collegate a
tale adempimento, conservando i dati non oltre il
periodo necessario all'adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo
quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b) da
liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali, per le sole finalità strettamente
collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e
fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli
imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice
civile per le sole finalità strettamente collegate
allo svolgimento dell'attività professionale
esercitata, e limitatamente alle categorie di dati di
interessati, di destinatari della comunicazione e
diffusione e al periodo di conservazione dei dati
necessari per il perseguimento delle finalità
medesime;
h) è finalizzato alla tenuta
di albi o elenchi professionali in conformità alle
leggi a ai regolamenti;
i) è effettuato per
esclusive finalità dell'ordinaria gestione di
biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi
e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di
iniziative culturali o sportive o per la formazione di
cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da
associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da
loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi
non di lucro e per il perseguimento di finalità
lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e
ai soggetti che in relazione a tali finalità hanno
contatti regolari con l'associazione, la fondazione,
il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi
di informativa degli interessati e di acquisizione del
consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l)
e nel rispetto delle autorizzazioni e delle
prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato
temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli,
saggi e altre manifestazioni del pensiero, nel
rispetto del Codice di cui all'articolo 25;
o) è effettuato, anche con
mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la
redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità
di informazione giuridica, relativamente a dati
desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o
di altre autorità;
p) è effettuato
temporaneamente per esclusive finalità di raccolta di
adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a
richieste di referendum, a petizioni o ad
appelli;
q) è finalizzato unicamente
all'amministrazione dei condomini di cui all'articolo
1117 e seguenti del Codice civile, limitatamente alle
categorie di dati, di interessati e di destinatari
della comunicazione necessarie per l'amministrazione
dei beni comuni, conservando i dati non oltre il
periodo necessario per la tutela dei corrispondenti
diritti.
5-quater. Il titolare
si può avvalere della notificazione semplificata o
dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter,
sempre che il trattamento riguardi unicamente le
finalità, le categorie di dati, di interessati e di
destinatari della comunicazione e diffusione
individuate, unitamente al periodo di conservazione
dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter,
nonchè:
a) nei casi di cui ai commi
5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e
m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o
dalla normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma
5-bis, lettera b), dal codice di deontologia
ivi indicato;
c) nei casi residui, dal
Garante, con le autorizzazioni rilasciate con le
modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero,
per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e
24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il
titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter
deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque
ne faccia richiesta.
Art. 8 -
Responsabile
1. Il responsabile, se
designato, deve essere nominato tra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso
il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al
trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal
titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche,
vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di
cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per
esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al
responsabile devono essere analiticamente specificati
per iscritto.
5. Gli incaricati del
trattamento devono elaborare i dati personali ai quali
hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare
o del responsabile.
Capo III -
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I -
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9 - Modalità
di raccolta e requisiti dei dati personali
1. I dati personali oggetto
di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e
secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per
scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario,
aggiornati;
d) pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono
raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma
che consenta l'identificazione dell'interessato per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
Art. 10 -
Informazioni rese al momento della raccolta
1. L'interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali devono
essere previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a) le finalità e le modalità
del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un
eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie
di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui
all'articolo 13;
f) il nome, la denominazione
o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la
sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al
comma 1 può non comprendere gli elementi già noti
alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza
può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche
ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento
delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1,
lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali
non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa
di cui al comma 1 è data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
4. La disposizione di cui al
comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il
Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in
cui i dati sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria. La medesima disposizione non si
applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini
dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II -
Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati
Art. 11 - Consenso
1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente, e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se sono state
rese all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 10.
Art. 12 - Casi di
esclusione del consenso
1. Il consenso non è
richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e
detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per
l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di
informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti
da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente
a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si
tratta di dati anonimi;
e) è effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità,
nel rispetto del codice di deontologia di cui
all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi
allo svolgimento di attività economiche raccolti
anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1,
lettera e), nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non può prestare il proprio consenso
per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
h) è necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Art. 13 - Diritti
dell'interessato
1. In relazione al
trattamento di dati personali l'interessato ha
diritto:
a) di conoscere, mediante
accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di
dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su
quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a),
b) e h);
c) di ottenere, a cura del
titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine,
nonché della logica e delle finalità su cui si basa
il trattamento;la richiesta può essere rinnovata,
salva l'esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le
operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in
parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazioni
commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale interattiva
e di essere informato dal titolare, non oltre il
momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della
possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di
cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere
chiesto all'interessato, ove non risulti confermata
l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo
spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33,
comma 3.
3. I diritti di cui al comma
1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi
abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti
di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.
5. Restano ferme le norme sul
segreto professionale degli esercenti la professione
di giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia.
Art. 14 - Limiti
all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui
all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono
essere esercitati nei confronti dei trattamenti di
dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni
del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni
parlamentari di inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico,
diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema
dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei
mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della
loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante
il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo
svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del
diritto di cui alla medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1
il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo
32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni
ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione III -
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla
utilizzabilità dei dati e risarcimento del danno
Art. 15 -
Sicurezza dei dati
1. I dati personali oggetto
di trattamento devono essere custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta.
2. Le misure minime di
sicurezza da adottare in via preventiva sono
individuate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione e il
Garante.
3 Le misure di sicurezza di
cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza almeno biennale, con
successivi regolamenti emanati con le modalità di cui
al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione
tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza
relative ai dati trattati dagli organismi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 16 -
Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per
qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare
deve notificare preventivamente al Garante la loro
destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare,
purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini
esclusivamente personali e non destinati ad una
comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dalla lettera b) del
comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di
trattamento dei dati personali è nulla ed è punita
ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Art. 17 - Limiti
all'utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o
provvedimento giudiziario o amministrativo che
implichi una valutazione del comportamento umano può
essere fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto a definire il
profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi
ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base
del trattamento di cui al comma 1 del presente
articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera
d), salvo che la decisione sia stata adottata in
occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie
individuate dalla legge.
Art. 18 - Danni
cagionati per effetto del trattamento di dati
personali
1. Chiunque cagiona danno ad
altri per effetto del trattamento di dati personali è
tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del
codice civile.
Sezione IV -
Comunicazione e diffusione dei dati
Art. 19 -
Incaricati del trattamento
1. Non si considera
comunicazione la conoscenza dei dati personali da
parte delle persone incaricate per iscritto di
compiere le operazioni del trattamento dal titolare o
dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta
autorità.
Art. 20 -
Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei
dati
1. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali da parte di privati e di
enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso
dell'interessato;
b) se i dati provengono da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono
per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, nei limiti del
diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza
ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto
del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi
allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie
per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non può prestare il proprio consenso
per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
g) limitatamente alla
comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini
dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla
lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla
comunicazione, quando questa sia effettuata
nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'articolo 60
del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia approvato con decreto legislativo 1.
settembre 1993, n. 385, nonché tra società
controllate e società collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, i cui
trattamenti con finalità correlate sono stati
notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il
perseguimento delle medesime finalità per le quali i
dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si
applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Art. 21 - Divieto
di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la
comunicazione e la diffusione di dati personali per
finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la
comunicazione e la diffusione di dati personali dei
quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero
quando sia decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la
diffusione di taluno dei dati relativi a singoli
soggetti, od a categorie di soggetti, quando la
diffusione si pone in contrasto con rilevanti
interessi della collettività. Contro il divieto può
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,
commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la
diffusione dei dati sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie
per finalità di ricerca scientifica o di statistica e
si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai
soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b),
d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di
reati, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
Capo IV -
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22 - Dati sensibili
1. I dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la
decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla
base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento è
tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati
indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, è consentito
solo se autorizzato da espressa disposizione di legge
nella quale siano specificati i dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le
rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono
essere oggetto di trattamento previa autorizzazione
del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai
fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere in sede giudiziaria un
diritto di rango pari a quello dell'interessato,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive
le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e
promuove la sottoscrizione di un apposito codice di
deontologia e di buona condotta secondo le modalità
di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 43,
comma 2
Art. 23 - Dati inerenti
alla salute
1. Gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici possono, anche senza l'autorizzazione del
Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle
operazioni indispensabili per il perseguimento di
finalità di tutela dell'incolumità fisica e della
salute dell'interessato. Se le medesime finalità
riguardano un terzo o la collettività, in mancanza
del consenso dell'interessato, il trattamento può
avvenire previa autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute possono essere resi noti
all'interessato solo per il tramite di un medico
designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al
comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare
urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. E'
vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i
limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo
nel caso in cui sia necessaria per finalità di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 24 - Dati relativi ai
provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di
procedura penale
1. Il trattamento di dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del
codice di procedura penale, è ammesso soltanto se
autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalità di interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e le precise
operazioni autorizzate.
Art. 25 - Trattamento di
dati particolari nell'esercizio della professione di
giornalista
1. Salvo che per i dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, il consenso dell'interessato non è
richiesto quando il trattamento dei dati di cui
all'articolo 22 è effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, nei limiti del
diritto di cronaca, ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse
pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il
limite previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei
casi previsti dal presente comma, il trattamento
svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3
può essere effettuato anche senza l'autorizzazione
del Garante.
2. Il Garante promuove, nei
modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h),
l'adozione, da parte del Consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al
comma 1 del presente articolo, effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista, che
preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati rapportate alla natura dei dati. Nella
fase di formazione del codice, ovvero successivamente,
il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto
a recepire.
3. Ove entro sei mesi dalla
proposta del Garante il codice di deontologia di cui
al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio
nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è
adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace
sino alla adozione di un diverso codice secondo la
procedura di cui al comma 2. In caso di violazione
delle prescrizioni contenute nel codice di
deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice di cui ai commi
2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni
concernenti i dati personali diversi da quelli
indicati negli articoli 22 e 24.
Il codice può prevedere forme semplificate per le
informative di cui all'articolo 10.
4-bis. Le disposizioni della
presente legge che attengono all'esercizio della
professione di giornalista si applicano anche ai
trattamenti effettuati dai soggetti iscritti
nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei
praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3
febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti
temporanei finalizzati esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli,
saggi e altre manifestazioni del pensiero.
Art. 26 - Dati concernenti
persone giuridiche
1. Il trattamento nonché la
cessazione del trattamento di dati concernenti persone
giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a
notificazione.
2. Ai dati riguardanti
persone giuridiche, enti o associazioni non si
applicano le disposizioni dell'articolo 28.
Capo V -
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27 - Trattamento da
parte di soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al
comma 2, il trattamento di dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, è consentito soltanto per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la
diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse
quando siano previste da norme di legge o di
regolamento, o risultino comunque necessarie per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale
ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei
modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che
vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o
la diffusione se risultano violate le disposizioni
della presente legge.
3. La comunicazione e la
diffusione dei dati personali da parte di soggetti
pubblici a privati o a enti pubblici economici sono
ammesse solo se previste da norme di legge o di
regolamento.
4. I criteri di
organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle
disposizioni della presente legge.
Art. 28 - Trasferimento di
dati personali all'estero
1. Il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio nazionale, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento deve essere previamente notificato al
Garante, qualora sia diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea o riguardi taluno dei
dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può
avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data
della notificazione; il termine è di venti giorni
qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di
cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è
vietato qualora l'ordinamento dello Stato di
destinazione o di transito dei dati non assicuri un
livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si
tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado
pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano.
Sono valutate anche le modalità del trasferimento e
dei trattamenti previsti, le relative finalità, la
natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è
comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia
manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli
articoli 22 e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per
l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di
informative precontrattuali attivate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) sia necessario per la
salvaguardia di un interesse pubblico rilevante
individuato con legge o con regolamento, ovvero
specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24,
se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi
previsti;
d) sia necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non può prestare il proprio consenso
per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere;
f) sia effettuato in
accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di
informazioni estraibili da un pubblico registro,
elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal
Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato, prestate anche con un contratto.
5. Contro il divieto di cui
al comma 3 del presente articolo può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano al trasferimento di
dati personali effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al
comma 1 del presente articolo è effettuata ai sensi
dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del
registro previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera
a). La notificazione può essere effettuata con un
unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo
7.
Capo VI -
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29 - Tutela
1. I diritti di cui
all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere
dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al
Garante. Il ricorso al Garante non può essere
proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le
stesse parti, sia stata già adita l'autorità
giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il
decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può
essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque
giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto
al responsabile. La presentazione del ricorso rende
improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo
oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi
al Garante il titolare, il responsabile e
l'interessato hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e
hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il
Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento
di perizie.
4. Assunte le necessarie
informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con
decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela
dei diritti dell'interessato e assegnando un termine
per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato
senza ritardo alle parti interessate, a cura
dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul
ricorso, decorsi venti giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del
caso lo richiede, il Garante può disporre in via
provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno
dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o più
operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto se, entro i successivi venti
giorni, non è adottata la decisione di cui al comma 4
ed è impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento
espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il
titolare o l'interessato possono proporre opposizione
al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro
il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento o dalla data del
rigetto tacito. L'opposizione non sospende
l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato e), e può sospendere, a richiesta,
l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del
tribunale è ammesso unicamente il ricorso per
cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi
comprese quelle inerenti al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o
che riguardano, comunque, l'applicazione della
presente legge, sono di competenza dell'autorità
giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale
è risarcibile anche nei casi di violazione
dell'articolo 9.
Capo VII -
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Art. 30 -
Istituzione del garante
1.E' istituito il Garante per
protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
3. Il Garante è organo
collegiale costituito da quattro membri, eletti due
dalla Camera dei deputati e due dal Senato della
Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro
ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di
parità. I membri sono scelti tra persone che
assicurino indipendenza e che siano esperti di
riconosciuta competenza nelle materie del diritto o
dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe
le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri
durano in carica quattro anni e non possono essere
confermati per più di una volta; per tutta la durata
dell'incarico il presidente e i membri non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, né essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione
della nomina il presidente e i membri sono collocati
fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni
o magistrati in attività di servizio; se professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa
senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere
sostituito.
6. Al presidente compete una
indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la
retribuzione spettante al primo presidente della Corte
di cassazione. Ai membri compete un'indennità di
funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di
quella spettante al presidente. Le predette indennità
di funzione sono determinate, con il regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter
essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
Art. 31 - Compiti
del garante
1. Il Garante ha il compito
di:
a) istituire e tenere un
registro generale dei trattamenti sulla base delle
notificazioni ricevute;
b) controllare se i
trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme
di legge e di regolamento e in conformità alla
notificazione;
c) segnalare ai relativi
titolari o responsabili le modificazioni opportune al
fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni
ed i reclami degli interessati o delle associazioni
che li rappresentano, relativi ad inosservanze di
legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi
presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti
previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di
cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti
configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei
quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa
delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito
delle categorie interessate, nell'osservanza del
principio di rappresentatività, la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, verificarne la conformità alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuire a
garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra
il pubblico delle norme che regolano la materia e
delle relative finalità, nonché delle misure di
sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in
parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco
quando, in considerazione della natura dei dati o,
comunque, delle modalità del trattamento o degli
effetti che esso può determinare, vi è il concreto
rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante
per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo
l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti
dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente
una relazione sull'attività svolta e sullo stato di
attuazione della presente legge, che è trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di
assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione
n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e
resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98,
quale autorità designata ai fini della cooperazione
tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione
medesima;
p) esercitare il controllo
sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare,
anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai
requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del
Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano
il Garante all'atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili
di incidere sulle materie disciplinate dalla presente
legge.
3. Il registro di cui al
comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto
nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il
termine di un anno dalla data della sua istituzione,
il Garante promuove opportune intese con le province
ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni
al fine di assicurare la consultazione del registro
mediante almeno un terminale dislocato su base
provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio
per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui
al comma 1, lettera l), del presente articolo, può
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,
commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione
cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi
compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo
delegato membro dell'altro organo a partecipare alle
riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti
di comune interesse iscritti all'ordine del giorno;
possono richiedere, altresì, la collaborazione di
personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma
5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le
autorità di vigilanza competenti per il settore
creditizio, per le attività assicurative e per la
radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32 -
Accertamenti e controlli
1. Per l'espletamento dei
propri compiti il Garante può richiedere al
responsabile, al titolare, all'interessato o anche a
terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne
ricorra la necessità ai fini del controllo del
rispetto delle disposizioni in materia di trattamento
dei dati personali, può disporre accessi alle banche
di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove
si svolge il trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo
controllo, avvalendosi, ove necessario, della
collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al
comma 2 sono disposti previa autorizzazione del
presidente del tribunale competente per territorio in
relazione al luogo dell'accertamento, il quale
provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante,
con decreto motivato; le relative modalità di
svolgimento sono individuate con il regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati
agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui
agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono
effettuati per il tramite di un membro designato dal
Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle
disposizioni di legge o di regolamento, il Garante
indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica
l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni
caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che
ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4,
della legge 1. aprile 1981, n. 121, come sostituito
dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o
motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al
comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti
necessario in ragione della specificità della
verifica, il membro designato può farsi assistere da
personale specializzato che è tenuto al segreto ai
sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i
documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità
tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili
dal presidente e dai membri del Garante e, se
necessario per lo svolgimento delle funzioni
dell'organo, da un numero delimitato di addetti al
relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base
di criteri definiti dal regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti
relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), il membro designato prende
visione degli atti e dei documenti rilevanti e
riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
Art. 33 - Ufficio
del Garante
1. Alle dipendenze del
Garante è posto un ufficio composto da dipendenti
dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il
medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di
legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di provenienza. Il relativo
contingente è determinato, in misura non superiore a
quarantacinque unità, su proposta del Garante
medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per
la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data
di elezione del Garante.
Il segretario generale può essere scelto anche tra
magistrati ordinari o amministrativi.
2. Le spese di funzionamento
dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un
fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato
e iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto
della gestione finanziaria è soggetto al controllo
della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del
Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la
riscossione dei diritti di segreteria e la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e
giustizia e dell'interno, e su parere conforme del
Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì
previste le norme concernenti il procedimento dinanzi
al Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5,
secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza
del procedimento medesimo, il pieno rispetto del
contraddittorio tra le parti interessate, nonché le
norme volte a precisare le modalità per l'esercizio
dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della
notificazione di cui all'articolo 7, per via
telematica o mediante supporto magnetico o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo
sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema
di regolamento è reso entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta; decorso tale termine il
regolamento può comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura
tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano,
il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i
quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe
professionali.
5. Per l'espletamento dei
propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi
di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e
di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando
le garanzie previste dalla presente legge,
appartenenti all'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità,
ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto
all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al
segreto su tutto ciò di cui siano venuti a
conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in
ordine a banche di dati e ad operazioni di
trattamento.
Capo VIII -
SANZIONI
Art. 34 - Omessa o
infedele notificazione
1. Chiunque, essendovi
tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte
dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie
incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto
concerne la notificazione prevista dall'articolo 16,
comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno.
Art. 35 - Trattamento
illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, procede al trattamento di dati
personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino
a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione
o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due
anni.
2. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, comunica o diffonde dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22,
23 e 24, ovvero del divieto di cui all'articolo 28,
comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.
3. Se dai fatti di cui ai
commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno
a tre anni.
Art. 36 - Omessa adozione
di misure necessarie alla sicurezza dei dati
1. Chiunque, essendovi
tenuto, omette di adottare le misure necessarie a
garantire la sicurezza dei dati personali, in
violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui
ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la
reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva
nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a
due anni.
2. Se il fatto di cui al
comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione
fino ad un anno.
Art. 37 - Inosservanza dei
provvedimenti del garante
1. Chiunque, essendovi
tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o
dell'articolo 29, commi 4 e 5, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 38 - Pena accessoria
1. La condanna per uno dei
delitti previsti dalla presente legge importa la
pubblicazione della sentenza.
Art. 39 - Sanzioni
amministrative
1. Chiunque omette di fornire
le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal
Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32,
comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire sei
milioni.
2. La violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui
al presente articolo è il Garante. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Capo IX -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 40 - Comunicazioni al
garante
1. Copia dei provvedimenti
emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a
quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23
dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della
cancelleria, al Garante.
Art. 41 - Disposizioni
transitorie
1. Fermo restando l'esercizio
dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le
disposizioni della presente legge che prescrivono il
consenso dell'interessato non si applicano in
riferimento ai dati personali raccolti precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge stessa, o
il cui trattamento sia iniziato prima di tale data.
Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative
alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste
dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati
personali iniziati prima del 1 gennaio 1998 le
notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono
effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero,
per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti
dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24,
nonchè per quelli di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno
1998.
3. Le misure minime di
sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono
essere adottate entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati
personali devono essere custoditi in maniera tale da
evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo
15, comma 1.
4. Le misure di cui
all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, i
trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3,
ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, e all'articolo 24, possono essere
proseguiti anche in assenza delle disposizioni di
legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.
6. In sede di prima
applicazione della presente legge, fino alla elezione
del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del
Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta
eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo
29.
7. Le disposizioni della
presente legge che prevedono un'autorizzazione del
Garante si applicano, limitatamente alla medesima
autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), a
decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime
disposizioni possono essere applicate dal Garante
anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative
a determinate categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis. In sede di prima
applicazione della presente legge, le informative e le
comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27,
comma 2, possono essere date entro il 30 novembre
1997.
Art. 42 - Modifiche a
disposizioni vigenti
1. L'articolo 10 della legge
1. aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - Controlli 1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati è esercitato dal Garante per la
protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla
legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi
del Centro possono essere utilizzati in procedimenti
giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel
primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura
penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle
informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento,
l'autorità procedente ne dà notizia al Garante per
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può
chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo
comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di
dati personali che lo riguardano, la loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i dati
risultano trattati in violazione di vigenti
disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio
comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla
richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può
omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalità, dandone informazione
al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati
personali che lo riguardano, trattati anche in forma
non automatizzata in violazione di disposizioni di
legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del
luogo ove risiede il titolare del trattamento di
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la
rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il
tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è
sostituito dal seguente: "1. E' istituita
l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, denominata "Autorità" ai
fini del presente decreto; tale Autorità opera in
piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione".
3. Il comma 1 dell'articolo 5
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è
sostituito dal seguente: "1. Le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità,
l'istituzione del ruolo del personale, il relativo
trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento
delle carriere, nonché la gestione delle spese nei
limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro e su parere conforme dell'Autorità
medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di regolamento è reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il
regolamento può comunque essere emanato. Si applica
il trattamento economico previsto per il personale del
Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero
dell'organismo che dovesse subentrare nelle relative
funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo
di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli
stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così
come determinati per il 1995 e tenendo conto dei
limiti di incremento previsti per la categoria IV per
il triennio 1996-1998".
4. Negli articoli 9, comma 2,
e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388,
le parole: "Garante per la protezione dei
dati" sono sostituite dalle seguenti:
"Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali".
Art. 43 - Abrogazioni
1. Sono abrogate le
disposizioni di legge o di regolamento incompatibili
con la presente legge e, in particolare, il quarto
comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo
9 della legge 1. aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi
dalla data di emanazione del decreto di cui
all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il
Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del
Garante il materiale informativo raccolto a tale data
in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121
del 1981.
2. Restano ferme le
disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, nonché, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno
1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le
vigenti norme in materia di accesso ai documenti
amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano
altresì ferme le disposizioni di legge che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in
materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente
legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati
ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma,
lettera a), della legge 1. aprile 1981, n. 121.
Capo X -
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44 -
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a
decorrere dal 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il
1997, quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto
a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la
Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni
1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le
proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto
a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi
anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45 - Entrata
in vigore
1. La presente legge entra in
vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti
senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati che non riguardano taluno dei dati di
cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della
presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio
1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9,
comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la
presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati
effettuati in esecuzione dell'accordo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del
Garante. |